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Tempi di pagamento della pubblica amministrazione: cosa dice la legge

2 min di letturaart. 4, D.Lgs. 231/2002Verificata il 24 ottobre 2026

In breve

La pubblica amministrazione deve pagare le fatture entro 30 giorni; gli enti del servizio sanitario entro 60 (art. 4 del D.Lgs. 231/2002). Termini più lunghi, fino a 60 giorni, si possono pattuire solo se giustificati dalla natura del contratto. Chi paga in ritardo deve gli interessi di mora senza bisogno di sollecito. Non tutti gli enti rispettano i termini: saperlo prima cambia il ribasso che conviene offrire.

Cosa dice la legge

Il termine ordinario è di 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4, comma 2, D.Lgs. 231/2002). Nei contratti con la pubblica amministrazione le parti possono pattuire un termine fino a 60 giorni, quando è giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto (art. 4, comma 4). Per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria il termine è di 60 giorni (art. 4, comma 5).

Dal giorno dopo la scadenza decorrono gli interessi moratori, senza bisogno di costituire in mora il debitore (art. 4, comma 1).

Perché guardarlo prima di partecipare

Un ente che paga a 90 giorni costa all'impresa due mesi di anticipo sui materiali e sui salari. Ribassare con un cliente così erode il margine due volte.

Domande frequenti

Entro quanti giorni deve pagare la pubblica amministrazione?

Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura; gli enti del servizio sanitario entro 60. Si può pattuire fino a 60 giorni solo se lo giustifica la natura del contratto (art. 4, commi 2, 4 e 5, D.Lgs. 231/2002).

Servono solleciti per avere gli interessi di mora?

No: gli interessi decorrono dal giorno dopo la scadenza, senza bisogno di costituire in mora l'ente (art. 4, comma 1).

Come lo usa Mentio

Mentio mostra come paga ogni ente, dai dati pubblici della Piattaforma dei crediti commerciali del Ministero dell'economia: agli iscritti la fascia (paga regolarmente, a rischio di ritardi, rischio alto), agli abbonati i tempi medi e i ritardi.

Fonti: D.Lgs. 231/2002, art. 4. Testi di legge vigenti al 24 ottobre 2026.

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